Art. 58. - Disposizioni generali concernenti le facilitazioni, i privilegi e le immunità.
Art. 59. - Protezione dei locali consolari.
Lo stato di residenza prende le misure necessarie per proteggere i locali consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario e impedire ch'essi siano invasi o danneggiati e che la tranquillità del posto consolare non sia turbata o la sua dignità sminuita.
Art. 60. - Esenzione fiscale dei locali consolari.
Art. 61. - Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari.
Gli archivi e i documenti consolari d'un posto consolare diretto da un funzianamento consolare onorario sono inviolabili in qualunque momento e in qualunque luogo essi si trovino, a condizione che siano separati da altri carteggi e documenti, e, in particolare, della corrispondenza privata dei capo di posto consolare e di ogni persona che lavora con lui, così come dai beni, libri e documenti riferentisi alla loro professione e al loro commercio.
Art. 62. - Esenzione doganale.
Lo Stato di residenza, secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, accorda l'ingresso nonché l'esenzione da tutti i diritti di dogana, tasse e altri canoni connessi che non siano spese di porto franco, di trasporto e spese relative a servizi analoghi, per gli oggetti seguenti, a condizione che essi siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale di un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli, libri, stampe ufficiali, il mobilio d'ufficio, il materiale e le forniture d'ufficio e gli oggetti analoghi forniti al posto consolare dallo Stato d'invio o su sua domanda.
Art. 63. - Procedura penale.
Allorché una procedura penale è intrapresa contro un funzionario consolare onorario, questo è tenuto a presentarsi davanti alle autorità competenti. Tuttavia, la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare onorario per la sua posizione ufficiale e, salvo se l'interessato è in stato d'arresto o di detenzione, in modo da turbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché è divenuto necessario mettere un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, il procedimento intentato contro di lui deve essere aperto nel più breve lasso di tempo possibile.
Art. 64. - Protezione del funzionario consolare onorario.
Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare al funzionario consolare onorario la protezione che può essere necessaria per la sua posizione ufficiale.
Art. 65. - Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di soggiorno.
I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano nello Stato di residenza una attività professionale o commerciale per loro profitto personale, sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
Art. 66. - Esenzioni fiscali.
Il funzionario consolare onorario è dispensato da tutte le imposte e tasse sulle indennità e gli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio per l'esercizio delle funzioni consolari.
Art. 67. - Esenzioni delle prestazioni personali.
Lo Stato di residenza deve esentare da tutte le prestazioni personali e da tutti i servizi di pubblico interesse, di qualunque natura essi siano, come dagli oneri militari quali le requisizioni, contributi e gli alloggiamenti militari.
Art. 68. - Carattere facoltativo dell'istituzione dei funzionari consolari onorari.
Ogni Stato è libero di decidere se nominerà o riceverà funzionari consolari onorari.
Vai a capitolo 4
Torna all'inizio