Art. 74. - Firma.
La presente Convenzione sarà «aperta» alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata, così come a quella di tutti gli Stati Partecipanti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire aderente alla Convenzione nella seguente maniera: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria, e, in seguito, fino al 31 marzo 1964, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
Art. 75. - Ratifica.
La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli istrumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 76. - Adesione.
La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate all'art. 74. Gli istrumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 77. - Entrata in vigore.
Art. 78. - Notifica da parte del Segretario Generale.
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate all'articolo 74:
Art. 79. - Testi facenti fede.
L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà avere copia conforme certificata a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie menzionate all'art. 74.
IN FEDE del che, i plenipotenziari sottofirmati, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.
Vai a appendice
Torna all'inizio